Il credito non utilizzato ha ancora vita nel riacquisto di una pertinenza
Con l’ Art. 7, L.448/1998 si introduceva il credito di imposta per il riacquisto di una civile abitazione da destinarsi ad abitazione principale, ovvero in caso di cessione di un immobile acquistato con agevolazioni prima casa e successivamente venduto , riacquistando un nuovo immobile entro un anno dalla alienazione, si gode di un credito pari alla aliquota agevolata corrisposta per il primo acquisto dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto. Detto credito maturato è consentito fino alla concorrenza della nuova imposta. Per fare un esempio semplice, se ho corrisposto imposte per un valore di 5.000,00 e con il nuovo acquisto ho imposte per 3.000,00 posso usufruire di un credito pari alla nuova imposta (3.000,00), in pratica l’eccedenza precedentemente maturata (2.000,00) si “perde”.
Con la risposta della Agenzia delle Entrate all’interpello 44/2021, si chiarisce all’istante che nel caso di successivo nuovo acquisto di pertinenza alla abitazione principale (nello specifico di una autorimessa acquistata successivamente con atto differito) si potrà godere del credito precedentemente maturato e non utilizzato, ovvero riagganciandosi all’esempio sopra avremmo ancora 2.000,00 euro da utilizzare per compensare le imposte dovute per l’acquisto della pertinenza.
Con la risposta della Ag. delle Entrate si chiarisce, altresì, che detto credito non potrà però essere utilizzato diminuendo le imposte dovute somme dovute per registrare il nuovo acquisto ma potranno essere portate in diminuzione dell’Irpef , nel medesimo o nel successivo periodo di imposta del contribuente o in compensazione con le somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o sulle malattie professionali in base al D.Lgs. n. 241/1997.
Dunque la domanda che mi pongo è se detta possibilità di continuare ad usufruire del credito “avanzato”, possa per lo stesso principio, essere utilizzato in tutti i successivi acquisti differiti che danno ancora diritto alla agevolazioni, ovvero non solo per le pertinenze (autorimessa, cantina, tettoia), ma anche altra civile abitazione attigua con la fusione della precedente acquistata.
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