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Superbonus: chiarimenti da Enea

Febbraio 26, 2021

Due importanti novità pubblicate con la nota del 18 febbraio da parte di Enea riguardanti asseverazioni e computo metrico nel caso di lavori detraibili con il Superbonus 110 e non solo.

Il documento è sviluppato in diverse schede informative, individuate principalmente:

– Asseverazione SuperEcobonus

– Asseverazione Ecobonus ordinario

Nel caso del Superbonus, viene chiarito che l’asseverazione è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto quindi invio di fine lavori, cessione del credito (SAL 30%, SAL 60%, a fine lavori) e sconto in fattura (SAL 30%, SAL 60%, a fine lavori).

Suddetta asseverazione, viene istruita per evidenziare i requisiti tecnici e la congruità delle spese, non può mai essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore e/o installatore, e nel portale “SuperEcobonus” deve essere allegato sempre il computo metrico.

Discorso leggermente diverso per l’Ecobonus ordinario, in quanto, la differenza viene evidenziata dalla data di inizio dei lavori.

Per i lavori iniziato prima del 06/10/2020, deve essere evidenziato, dove richiesta asseverazione, solo i requisiti tecnici e può essere sostituita con una semplice dichiarazione del fornitore/installatore; mentre per i lavori iniziati dopo suddetta data, l’asseverazione deve riguardare i requisiti tecnici dell’intervento, la congruità delle spese e in alcuni casi può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore ma con il rispetto dei massimali di costo.

In questi casi il computo metrico non va trasmesso ad Enea ma solo conservato dal soggetto beneficiario.

Come detto Enea, ha chiarito alcuni aspetti anche sul fronte “computo metrico”, suddivisi in:

– Data inizio lavori — requisiti tecnici;

– Data inizio lavori — prezzari;

– Data inizio lavori — spese;

– Procedura all. A, punto 13, del DM 6 agosto 2020;

– Computo metrico da allegare sul portale SuperEcobonus;

– Voci computo metrico;

– Costi di cantiere.

I requisiti tecnici per i lavori iniziati prima del 01/07/2020 o quelli tra il 01/07/2020 e il 05/10/2020, dovranno fare riferimento al DM 19/02/2007 e ss.mm.ii, mentre per i lavori con inizio lavori a partire dal 06/10/2020 i requisiti tecnici dovranno far capo al DM 06/08/2020.

I prezzari con data di inizio lavori prima del 01/07/2020 o quelli tra il 01/07/2020 e il 05/10/2020, dovranno fare riferimento ai prezzari regionali/provincie autonome, listini ufficiali o delle CCIAA oppure ai prezzi correnti (in difetto) di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi; discorso diverso, ma analogo come per i requisiti tecnici, i lavori iniziati dal 06/10/2020 devono essere allineati secondo i prezzari regionali o DEI e secondo la procedura di cui all’allegato A, punto 13 DM 06/08/2020.

Le spese sostenute prima del 01/07/2020 ma con inizio lavori prima di tale data o tra il 01/07/2020 e il 05/10/2020 avranno un’aliquota per l’Ecobonus ordinario (ex Legge 296/2006); mentre per le spese sostenute a partire dal 01/07/2020 con qualunque data inizio lavori l’aliquota sarà innalzata al 110%.

In accordo con il punto 13 dell’allegato A del Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, per gli interventi di cui al SuperEcobonus (art. 119, commi 1 e 2, ovvero interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica), il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:

– i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;

– in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.

Molto importante ricordare che il computo metrico da allegare sul portale SuperEcobonus dovrà essere quello complessivo anche in caso se previsti SAL.

Infine, ENEA precisa che, il computo unico da inserire deve contenere le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali e sulle parti private di ciascuna unità immobiliare, le spese professionali per la realizzazione dell’intervento e le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli Enti competenti.

Occorre precisare che ogni voce presente deve riportare il prezzario di riferimento e che le spese professionali, devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.

Geom. Jordan Montescalari

Fonte
Circolare 19/E dell’ 8 luglio 2020
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
DM 17 giugno 2016
DM del 06/08/2020
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Legge n. 77 del 17 Luglio 2020
Art. 1 comma 344 della Legge n. 296/2006

Note alla presente:
Tutte le informazioni fornite sono valide alla data di pubblicazione del presente articolo, il che fa sì che possano esserci novità in contrasto sulle affermazioni riportate.

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