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Superbonus 110%: NO alla riqualificazione globale

Febbraio 19, 2021

l contesto del Superbonus sembra sempre più controverso. Quando un concetto pare essere chiaro e indiscutibile ecco che arriva preciso come un orologio svizzero, qualcosa che rimescola le carte.

La normativa sul 110 riconosce la detrazione su una serie di interventi <<trainanti>>. Si tratta di lavori che ottengono sempre la detrazione maggiorata e si suddividono in:

  • Realizzazione del cappotto termico
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e sulle singole unità immobiliari
  • Messa in sicurezza sismica

Poi ci sono gli interventi trainati che riguardano tutti quei lavori volti all’efficientamento energetico, gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Possono (devono per essere trainati) essere realizzati congiuntamente ad almeno uno dei <<trainanti>>.

Congiuntamente significa che le spese vanno sostenute tra la data di inizio e quella di fine lavori dell’intervento trainante.

È il caso dell’interpello n. 43 del 2021 fatto all’Agenzia delle Entrate dove l’oggetto dell’intervento è una casa unifamiliare, sulla quale il proprietario intende sostituire l’attuale caldaia con una pompa di calore (intervento <<trainante>>) e riqualificare globalmente l’edificio isolando l’involucro e sostituendo gli infissi (interventi <<trainati>>).

L’ Agenzia esprime un parere negativo in quanto, come citato al comma 344 legge n. 296/2006, “qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni”.

Detta con parole più terrene, la riqualificazione globale non può essere vista come un intervento trainato, ai fini del Superbonus, e quindi rimane esclusa dalla maxi detrazione introdotta dal Decreto Rilancio.

Nel caso citato però, sono previsti anche gli interventi per la sostituzione degli infissi, che di regola possono accedere al Superbonus, se trainati da un intervento principale.

Quello che traspare è sicuramente una considerazione molto rigida dell’ Agenzia delle Entrate, ma d’altro canto è altrettanto vero che il contribuente avrebbe sicuramente ottenuto un esito diverso e probabilmente positivo, se avesse indicato gli interventi in modo separato evitando, oltre al richiamo del comma 344 della Legge n. 296/2006, la definizione dei lavori come “riqualificazione globale”.

Geom. Jordan Montescalari

Fonte
Circolare 19/E dell’ 8 luglio 2020
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Legge n. 77 del 17 Luglio 2020
Art. 14 e 16 del Decreto Legge 63/2013
Art. 1 comma 344 della Legge n. 296/2006

Note alla presente:
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