La legge di Bilancio n. 178 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2021, introduce importanti novità e proroghe in ambito di
La proroga riguarda, dunque, l’ecobonus al 110%, il sismabonus 110%, il sismabonus acquisto 110%, e il bonus 110% per fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicolo elettrici.
Un’importante novità riguarda sicuramente il periodo di validità, esteso fino al 30 giugno 2022 e solo per i condomini che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in quattro rate anziché in cinque; sono prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
SUPERBONUS 110% PER EDIFICI CON UNICO PROPRIETARIO
Vengono chiariti alcuni passaggi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, che avevano sollevato più di un dubbio e qualche protesta. Ad oggi, con la nuova legge di Bilancio, le persone che posseggono un edificio composto da due a quattro unità, distintamente accatastate, possono rientrare nel superbonus 110%.
SUPERBONUS 110% E EDIFICI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI
Altro tema molto delicato, il quale è stato più volte corretto ed integrato, è il concetto di <<funzionalmente indipendente>>. Infatti, viene spiegato, che una unità può ritenersi indipendente se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
SUPERBONUS 110% COLONNINE AUTO ELETTRICHE
Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ammessi al superbonus, se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
– 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
Queste sono solo alcune delle novità introdotte con la nuova legge di Bilancio; le altre novità verranno analizzate nei prossimi articoli, al cospetto anche di eventuali integrazioni e/o modifiche da parte degli Enti competenti, che nel recente passato hanno creato, molto spesso, interpretazioni personali pericolose sia per i clienti che per noi tecnici.
Geom. Jordan Montescalari
Fonte
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Note alla presente:
Tutte le informazioni fornite sono valide alla data di pubblicazione del presente articolo, il che fa sì che possano esserci novità in contrasto sulle affermazioni riportate.
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