L’enorme numero di adempimenti gravanti sui professionisti ma anche sui committenti sono un freno inibitorio molto potente. Si pensi solamente all’alto numero di documenti da presentare alle banche, nel caso in cui si opti per la cessione del credito; numero di pratiche ed asseverazioni che possono pure variare a seconda degli istituti di credito.
In tutto questo groviglio di fogli e figure professionali, da coadiuvare, si fanno sempre più largo i “general contractor” che si offrono di gestire tutto, dalla banca all’impresa, dalla certificazione agli sconti in fattura.
Il general contractor o contraente general è, quindi, colui che si impegna a fornire il “pacchetto completo”, in quanto soggetto dotato delle competenze richieste per garantire, obbligatoriamente, il risultato finale, ergo, il corretto completamento dell’intervento.
L’iter è ben delineato, si parte da un’analisi preliminare di fattibilità tecnico-economica, con la verifica dei presupposti richiesti per poter beneficiare delle detrazioni, la progettazione integrata, la realizzazione delle opere fino ad arrivare alle certificazioni finali, quali la trasmissione delle asseverazioni energetiche, impiantistiche, fiscali e fine lavori.
Un’importante questione è, in ambito “condominiale”, che le competenze, le professionalità e responsabilità, nel campo del general contractor non possono essere ritenute assimilabili al compenso dell’amministratore di condominio.
La circolare 24/E del 8 agosto 2020, chiarisce, anche nelle attività poste in essere dai general contractor, che la detrazione spetta anche per le spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, con la particolarità delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, progettazione e spese professionali; per cui, possiamo dedurre che, salvo nuove indicazioni da parte degli enti competenti, non ci siano ad oggi particolari limitazioni sulle detraibilità delle spese pagate al contraente generale.
Geom. Jordan Montescalari
Fonte
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Note alla presente:
Tutte le informazioni fornite sono valide alla data di pubblicazione del presente articolo, il che fa sì che possano esserci novità in contrasto sulle affermazioni riportate.
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