Oggi giorno, le notizie nel web, alla TV, semplici pubblicità, espongono al massimo la fattibilità di lavori a “zero” euro, creando grosse aspettative ma distanti dalla realtà.
La vera ed importante opportunità, che un privato, o comunque chi decide di effettuare lavorazioni rientranti nei vari bonus, è la possibilità di usufruire di due alternative alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma vediamo meglio cosa sono.
Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di natura edile, sismica ma anche energetica, possono optare:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Con riferimento al Superbonus, l’opzione può essere effettuata a ciascun stato di avanzamento lavori (SAL) che, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Gli interventi rientranti nelle due opzioni sono nello specifico, il recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR, come interventi di manutenzione straordinaria; la riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, ad esempio la sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi; l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus, con l’opzione che può essere esercitata anche per l’acquisto di “case antisismiche”; il recupero o restauro della facciata degli edifici, così come l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Particolare importanza è rappresentata anche dalla modalità di esercizio dell’opzione, che, deve essere effettuata in via telematica, avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione on line delle dichiarazioni, previo visto di conformità.
Alla prossima.
Geom. Jordan Montescalari
Fonte
Guida Superbonus 110 — Agenzia delle Entrate
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del TUIR
Note alla presente:
Tutte le informazioni fornite sono valide alla data di pubblicazione del presente articolo, il che fa sì che possano esserci novità in contrasto sulle affermazioni riportate.
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