In data 25 settembre avevamo chiarito, o meglio, spiegato come venisse interpretata la definizione di “unità immobiliare << funzionalmente indipendente>>” da parte del MISE.
Anche dopo la pubblicazione della circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, l’interpretazione di accesso autonomo, aveva suscitato diverse perplessità dagli addetti ai lavori.
Alla luce di quanto dibattuto, riformulato e alla fine delucidato, nei giorni scorsi nelle varie sedi competenti, il Senato ha approvato con l’emendamento 80.10, la modifica che verrà aggiunto il comma 1-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio:
<<1-bis) ai fini del presente articolo, per accesso autonomo dall’esterno, si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che con consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva>>
Questa piccola precisazione ha, invece, un grosso valore nell’ambito dell’applicazione del “Superbonus”; come avevamo detto, nel terzo articolo della nostra rubrica, l’esempio delle tipologie abitative che non hanno un percorso o spazio totalmente esclusivo che collega l’abitazione con la strada pubblica, viene riscontrato in moltissime casistiche.
Quello che viene precisato nel suddetto emendamento, ha un’importante incidenza, in quanto l’accesso autonomo ma con spazio condominiale o a comune, poteva ostacolare la possibilità di beneficiare dell’agevolazione al 110%.
In conclusione, dunque, l’accesso all’immobile deve essere sempre ad uso esclusivo ma, lo spazio frapposto tra la proprietà e lo spazio pubblico può essere anche a comune.
Alla prossima.
Geom. Jordan Montescalari
Fonte
Emendamento n. 80.10 riformulazione MEF
Note alla presente:
Tutte le informazioni fornite sono valide alla data di pubblicazione del presente articolo, il che fa sì che possano esserci novità in contrasto sulle affermazioni riportate.
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