Errori, incongruenze e trappole della nuova misura
Come già evidenziato nel post del 13 giugno, (Le nuove “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” ) la nuova agevolazione contenuta nel decreto Sostegni-Bis (All’Art.64, del Dl 73/2021, pubblicato in gazzetta ufficiale 123 del 25 maggio 2021), nasce con l’intento di favorire l’emancipazione delle nuove generazioni e la ripresa delle compravendite immobiliari, certamente la nuova norma ha, a primo impatto, dato subito una sferzata di entusiasmo sul mercato. Ma come appunto era stato sottolineato nel precedete post sopra, i punti da chiarire, che subito saltavano all’occhio leggendo il testo del dl sono molteplici. Avevamo evidenziato:
“I dubbi sulla coerenza della norma con il riferimento all’ISEE”, “ le seconde pertinenze” ,“le imposte sulla registrazione del preliminare”
Ma non solo, dopo un’ulteriore attenta analisi, ci sono altri dubbi che andiamo di seguito ad elencare:
1- Il testo del Dl parla espressamente che per ottenere l’agevolazione necessiti un ISEE non superiore ai 40.000,00 euro per le transazioni soggette ad imposte di registro, ma non viene ripetuta la stessa richiesta al comma 7 Art.64 del Dl quando si parla di transazioni soggette ad IVA. Il dubbio, è che sia un’omissione involontaria, perché viceversa si fa fatica a capire logica di tale scelta.
2- La norma consente di non pagare nei casi specifici l’imposta di registro ipotecaria e catastale ma non vi è accenno all’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, che complessivamente ammontano a 320,00 euro per ogni atto per il quale non si paghi l’imposta di registro proporzionale , non chiarendo appunto se nel caso di agevolazione applicabile (under 36 anni) siano dovuti i suddetti 320,00 che andrebbero paradossalmente ad essere un costo maggiore rispetto ai 100,00 euro dovuti nel caso di transazioni in cui non sia applicabile la agevolazione (over 36 anni)
3- Così come nel caso di acquisto di una doppia pertinenza, ugualmente se ad acquistare fossero due soggetti di cui uno ha diritto alla agevolazione (under 36) e un altro no (over 36), potrebbe esserci il paradosso che non sia conveniente richiedere la agevolazione per lo stesso principio della seconda pertinenza in cui non è chiaro se si debba applicare l’imposta di registro minima di 1.000,00 euro
4- Infine non si può non sottolineare che di fatti questa che sembra una nuova agevolazione in realtà non è altro che la possibilità di sfruttare un credito di imposta che era già previsto in caso di riacquisto (articolo 7, legge 448/1998).
Si allegano un esempio pratico di casistica in cui si evidenzia la non convenienza di usufruire della agevolazione se l’acquisto è effettuato da due acquirente misti (under/over 36)
Fonte 24+Ore del 18 giugno 2021