Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi bonus legati a lavori edili e manutenzione immobiliare. Una parte di questi sono stati modificati o aggiunti in seguito alla crisi economica scaturita dopo il coronavirus, e pensati per rilanciare il settore e i consumi. Molto spesso ci troviamo a che fare con immobili che necessitano di una “svecchiata” e di tirarsi completamente a lucido; dunque, per farlo, hanno bisogno più di un intervento, non solo per il “famoso” superamento delle due classi energetiche, ma anche per la propria, datata, natura.
La norma istitutiva del Superbonus, pare, non vietare la realizzazione su uno stesso edificio dei cosiddetti interventi <<trainanti>> di miglioramento energetico con eventuale inserimento di uno o più interventi <<trainati>> ed in concomitanza con un intervento di “sismabonus”.
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
– interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Detto questo, è possibile cumulare i massimali di spesa per ogni intervento?
Risposta: SI
L’agenzia delle Entrate, ha chiarito questo aspetto tramite la risoluzione N. 60/E del 28 settembre 2020; infatti, nel caso in cui si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti a ciascuna detrazione.
Alla prossima.
Geom. Jordan Montescalari
Fonte
Guida Superbonus 110 — Agenzia delle Entrate
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Risoluzione n.60/E del 28 settembre 2020
Note alla presente:
Tutte le informazioni fornite sono valide alla data di pubblicazione del presente articolo, il che fa sì che possano esserci novità in contrasto sulle affermazioni riportate.
Se sei interessato a ricevere assistenza sugli sgravi fiscali e consulenza per una ristrutturazione che può usufruire delle detrazioni, puoi contattarci a info@hoomi.it o sul sito www.hoomi.it per avere maggiori informazioni.
Sito: www.hoomi.it
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hoomismarthome/
Facebook: https://www.facebook.com/HOOMI-108947857370366