L’Agenzia delle Entrate torna sulle abitazioni unifamiliari, anche suddivise ‘formalmente’ in più particelle catastali, per confermare che in questi casi il Superbonus 110% è assolutamente fruibile e spiega come viene applicata la detrazione.
E’ il caso dell’interpello 122/2021 fatto all’ Agenzia delle Entrate, dove l’instante spiega di essere in possesso di un’abitazione costituita da tre particelle e che, prese singolarmente, risultano inutilizzabili e sulle quali vuole usufruire del Superbonus 110% per efficienza energetica.
Per inquadrare meglio la situazione le tre particelle sono così distinte:
– nella prima é presenta la “zona giorno”, dove di trova la cucina ed il soggiorno;
– nelle restanti due è presente la “zona notte”.
Inoltre, a testimonianza che di fatto sia un’unica residenza, il richiedente mette in evidenza la presenza di un unico contatore ENEL e l’esenzione dal pagamento dell’IMU in quanto tutte e tre insieme sono considerate “prima casa”.
Innanzitutto, va chiarito che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
L’ Agenzia in più fa anche riferimento alla circolare n.27/E del 2016 (paragrafo 1.7), su chi intende effettuare interventi di efficientamento energetico:
<< non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni..>>
Tenuto conto della normativa e della prassi illustrate, nonché delle precisazioni formulate dall’Istante riguardo alla stretta interconnessione delle particelle catastali in questione unite ai fini fiscali, come risulta dall’annotazione presente nella visura catastale, costituenti un’unica residenza, l’Agenzia ritiene che l’unità residenziale descritta nell’istanza, (solo formalmente costituita da tre distinte particelle catastali), debba considerarsi come un’ unica unità residenziale unifamiliare, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini della fruizione del Superbonus.
Geom. Jordan Montescalari
Fonte
Circolare n.24 del 8 Agosto 2020
Circolare n. 27/E 13 giugno 2016
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Legge n. 77 del 17 Luglio 2020
Note alla presente:
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