L’art. 119 comma 4 del DL 34/2020 prevede che la detrazione di interventi antisismici che:
“..siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 e mediante demolizione ricostruzione di interi edifici allo scopo, per l’appunto, di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile..”
possano accedere al 110%.
L’Agenzia spiega che il titolo abilitativo che autorizza l’intervento di demolizione e ricostruzione può essere rilasciato indifferentemente ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lettera d) o dell’ art 3 comma 1 lett e) del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
Le due disposizioni regolamentano rispettivamente le ristrutturazioni e le nuove costruzioni. Ricordiamo che il Decreto “Semplificazioni” (Legge 120/2020) ha modificato l’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) includendo nelle ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità e all’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Sempre ai sensi del Testo Unico dell’edilizia, gli interventi possono prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Quindi ricapitolando, se gli interventi realizzati dall’impresa prima della vendita rientrano in suddette casistiche è possibile, da parte di chi compra, ottenere il sismabonus acquisto.
Inoltre, nei giorni scorsi l’Ade, come anticipato sopra, si è espressa positivamente, su di un intervento di demolizione e ricostruzione su diverso sedime. (risposta n.71/2021).
Da segnalare però che l’agevolazione maggiorata non è per tutti: solo le persone fisiche possono beneficiare della maxi detrazione sul prezzo di vendita. Se invece, l’acquirente è una società, la detrazione sul prezzo di acquisto sarà pari al 75% o 85%.
La differenza tra le due norme, sismabonus e superbonus, incide anche sul lato temporale entro il quale deve essere redatto l’acquisto. Se l’acquirente è una persona fisica che beneficerà del Superbonus, l’atto di acquisto dovrà essere stipulato entro 18 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2022; se invece è una società ad usufruire della detrazione, l’atto di compravendita dovrà essere, sempre entro 18 mesi dalla fine dei lavori ma non oltre il 31 dicembre 2021.
Geom. Jordan Montescalari
Fonte
Dpr 380/2001
Decreto Legge n. 63 del 4 Giugno 2013
Art. 121 Decreto Rilancio, n.34 D.L. 19 Maggio 2020
Circolare n. 24/E del 8 Agosto 2020
Decreto Semplificazioni Legge 120 11 Settembre 2020
Note alla presente:
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